sabato 1 settembre 2018

AFFRANCAZIONE






1. Che si intende per affrancazione?
Per affrancazione si intende la rimozione del vincolo relativo al prezzo massimo di cessione e locazione degli immobili realizzati nei Piani di Zona, a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte del proprietario dell’immobile a favore dell’Amministrazione Comunale.

2. In quali casi si applica l’affrancazione? Chi ha il titolo per richiederla?
Possono avvalersi della procedura di affrancazione  tutti i proprietari degli alloggi realizzati su aree ricomprese nei piani di zona ( I e II  P.E.E.P.), sia concesse in diritto di superficie che cedute in diritto di proprietà, trascorsi cinque anni dal primo atto di trasferimento (quello cioè intervenuto tra concessionario/cessionario del diritto di superficie/proprietà che ha sottoscritto la convenzione con il Comune di Roma e l’assegnatario/acquirente).

3. Quali sono le condizioni vincolanti per fare la domanda di affrancazione?
Per poter proporre istanza di affrancazione, occorre:
- che il soggetto richiedente sia l’attuale proprietario dell’immobile;
- che siano trascorsi cinque anni dal primo atto di trasferimento ( quello cioè intervenuto tra concessionario/cessionario del diritto di superficie/proprietà che ha sottoscritto la convenzione con il Comune di Roma e l’assegnatario/acquirente).
 
4. Qual è la procedura per chiedere l’affrancazione e quali sono i documenti necessari?
Il proprietario dell’immobile, oggetto di affrancazione, dovrà presentare istanza presso la U.O. Edilizia Sociale del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, scaricando on line l’apposito modulo o ritirandolo di persona presso la U.O. stessa.  All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• Copia integrale del titolo di proprietà Immobile (atto d’acquisto o atto di assegnazione dell’immobile e nota di trascrizione)
• Visura catastale storica e planimetria catastale dell’immobile
• Copia integrale del Regolamento di Condominio e delle Tabelle millesimali di proprietà generale, la cui validità ed attualità anche in relazione ad eventuali modifiche sopravvenute  dovrà essere attestata dall’Amministratore di condominio secondo apposito modello di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio ( mod. AFF – 02/16 )
• Copia del documento di identità del proprietario o del legale rappresentante (se persona giuridica)
• Codice fiscale del proprietario o del legale rappresentante (se persona giuridica)
• Partita IVA (se persona giuridica)
• Dichiarazione in ordine alla capacità a contrarre con la pubblica amministrazione
 
Al termine dell’istruttoria effettuata dagli uffici, verrà comunicato al richiedente l’ammontare del corrispettivo di affrancazione da corrispondere a Roma Capitale, prima della stipula della convenzione, al fine di liberare l’immobile dal vincolo del prezzo massimo di cessione e immetterlo, quindi, sul libero mercato.
L’utente dovrà quindi trasmettere alla U.O. Edilizia Sociale del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica sia la documentazione attestante il pagamento effettuato, sia il nominativo del notaio di fiducia per la stipula dell’atto pubblico.
 
5. Che cosa deve fare chi ha già presentato l’istanza?
Chi ha già presentato l’istanza deve controllare di aver consegnato tutta la documentazione richiesta (vedi faq precedente) ed eventualmente integrarla utilizzando il nuovo modulo di istanza segnalando nel riquadro in alto a destra la data di presentazione della stessa e il numero di protocollo.

6. Il pagamento del corrispettivo di affrancazione può essere rateizzato?
No, il corrispettivo deve essere versato in un’unica soluzione prima della stipula della convenzione.
 
7. Si affrancano anche gli immobili realizzati senza convenzione ex art.35 L.865/71?
Gli immobili realizzati senza convenzione non sono sottoposti alla procedura di affrancazione. Ciò è desumibile dalla lettura delle linee guida approvate con deliberazione  G.C. n. 13 del 5 agosto 2016, Allegato “A”, laddove al punto b), concernente l’Ambito di applicazione dell’istituto dell’affrancazione, espressamente si dispone che: ”sono soggette alla procedura di affrancazione ex art.35 L.865/71 le singole unità abitative e loro pertinenze ( art.31, comma 49bis, L.n.448/1989) individuate dalle convenzioni sottoscritte tra Roma capitale ed il concessionario/cessionario del diritto di superficie/proprietà.”
 
8. Si affrancano anche gli immobili convenzionati ex art. 35 L. 865/71 ma inerenti ad assegnazioni effettuate ai sensi dell’art.11 della L. 167/62 (ad esempio come il P.d.Z. “Tiburtino Sud”)?
L’affrancazione opera anche laddove vi siano convenzioni (ad esempio come il P.d.Z. “Tiburtino Sud”)   inerenti assegnazioni effettuate ai sensi dell’art.11 della L. 167/62,  anche di natura permutativa che, benché stipulate in vigenza della L. 865/71, non contengono l’articolo relativo ai criteri per la determinazione del prezzo massimo di cessione.
In tal caso, in assenza di previsione convenzionale, si rinvia alla fonte normativa che regolamenta la materia (art. 35 L.865/71) che espressamente prevede la determinazione del prezzo massimo di cessione per immobili ricadenti in aree P.E.E.P.
Solo nel caso in cui vi siano immobili realizzati a seguito di assegnazioni effettuate sulla base di verbali della Commissione ex art.11 della L.167/62 cui non è seguita alcuna convenzione, gli stessi non soggiacciono alla disciplina di cui all’ art.5, comma 3bis della L. 106/11 e l’istituto dell’affrancazione non può ritenersi applicabile.
 
9. Si affrancano anche gli immobili che ricadono su aree convenzionate ai  sensi dell’ art. 16 della L. 167/62, sebbene stipulate in data successiva alla L. 865/71?
Agli  immobili che ricadono in aree convenzionate ai sensi dell’ art. 16 della L. 167/62, sebbene  stipulate in data successiva alla L. 865/71, non  si applica l’istituto dell’affrancazione in quanto sottoposte al regime transitorio di cui all’art. 36 della L. 865/71, ove si prevede che: “ Le disposizioni contenute nell’articolo precedente  non si applicano alle aree che alla data di entrata in vigore della presente legge siano state acquisite, previa assegnazione, da enti pubblici o da cooperative o siano state cedute, anche in superficie, dal comune a privati o per le quali, alla medesima data, sia pervenuta, l’assegnazione e sia in corso il procedimento di espropriazione da parte di detti enti o cooperative”.
 
10. Si affrancano gli  immobili aventi natura non residenziale?
Gli immobili non residenziali non soggiacciono alla disciplina dell’affrancazione, poiché le disposizioni di cui all’art.35 della L. 865/71 prevedono, al comma 8, lettera e),  l’inserimento, in ambito convenzionale,  di  criteri per la “determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione nonché per la determinazione del prezzo di cessione” solo relativamente ad “ alloggi”.
 
11. Qualora, ai fini del riconoscimento della trattazione d’urgenza,  in base alla casistica di cui alla deliberazione G.C. n. 108 del 12 dicembre 2016, il cittadino trasmetta all’ufficio  un’integrazione alla documentazione già presentata, viene fatta salva la posizione in graduatoria già acquisita all’atto dell’istanza originaria?
Sì, ai fini della lavorazione della pratica, se integrata con documentazione idonea a qualificare la stessa come “urgente”, secondo la casistica disposta con deliberazione G.C. n. 108/2016 ( ad esempio producendo un preliminare di vendita registrato e trascritto, anche in data successiva alla deliberazione C.S. n. 33/15), i 180 giorni  entro cui deve concludersi il  procedimento decorrono sempre dalla data di presentazione dell’istanza originaria.
 
12. Sono sottoposti alla procedura di affrancazione anche gli immobili appartenenti  al  patrimonio immobiliare di Enti Pubblici o Privati ( ATER, Ferrovie dello Stato S.p.a., Poste Italiane S.p.a. ed Enti Assicurativi) o loro aventi causa, se ricadenti in Piani di Zona?
Gli interventi inerenti programmi di edilizia sovvenzionata, realizzati da A.T.E.R., o comunque realizzati da Enti Pubblici o Privati (Ferrovie dello Stato S.p.a., Poste Italiane S.p.a. ed Enti Assicurativi), sono regolamentati dalla L.560/93, recante "norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".
Pertanto, in ordine al regime da valere per il trasferimento degli stessi, stante il carattere di specialità della norma in questione, competente ad esprimersi in merito sarà l'Ente di riferimento.

Data ultimo aggiornamento: 11 agosto 2017 (Fonte Comune di Roma)


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