1. Che si intende per affrancazione?
Per affrancazione si intende la rimozione del vincolo relativo al prezzo
massimo di cessione e locazione degli immobili realizzati nei Piani di Zona, a
fronte del pagamento di un corrispettivo da parte del proprietario
dell’immobile a favore dell’Amministrazione Comunale.
2. In quali casi si applica l’affrancazione? Chi ha il titolo per
richiederla?
Possono avvalersi della procedura di affrancazione tutti i proprietari
degli alloggi realizzati su aree ricomprese nei piani di zona ( I e II
P.E.E.P.), sia concesse in diritto di superficie che cedute in diritto di
proprietà, trascorsi cinque anni dal primo atto di trasferimento (quello cioè
intervenuto tra concessionario/cessionario del diritto di superficie/proprietà
che ha sottoscritto la convenzione con il Comune di Roma e
l’assegnatario/acquirente).
3. Quali sono le condizioni vincolanti per fare la domanda di
affrancazione?
Per poter proporre istanza di affrancazione, occorre:
- che il soggetto richiedente sia l’attuale proprietario dell’immobile;
- che siano trascorsi cinque anni dal primo atto di trasferimento ( quello cioè
intervenuto tra concessionario/cessionario del diritto di superficie/proprietà
che ha sottoscritto la convenzione con il Comune di Roma e
l’assegnatario/acquirente).
4. Qual è la procedura per chiedere l’affrancazione e quali sono i
documenti necessari?
Il proprietario dell’immobile, oggetto di affrancazione, dovrà presentare
istanza presso la U.O. Edilizia Sociale del Dipartimento Programmazione ed
Attuazione Urbanistica, scaricando on line l’apposito modulo o ritirandolo di
persona presso la U.O. stessa. All’istanza dovrà essere allegata la
seguente documentazione:
• Copia integrale del titolo di proprietà Immobile (atto d’acquisto o atto di
assegnazione dell’immobile e nota di trascrizione)
• Visura catastale storica e planimetria catastale dell’immobile
• Copia integrale del Regolamento di Condominio e delle Tabelle millesimali di
proprietà generale, la cui validità ed attualità anche in relazione ad
eventuali modifiche sopravvenute dovrà essere attestata
dall’Amministratore di condominio secondo apposito modello di Dichiarazione
Sostitutiva di Atto Notorio ( mod. AFF – 02/16 )
• Copia del documento di identità del proprietario o del legale rappresentante
(se persona giuridica)
• Codice fiscale del proprietario o del legale rappresentante (se persona
giuridica)
• Partita IVA (se persona giuridica)
• Dichiarazione in ordine alla capacità a contrarre con la pubblica
amministrazione
Al termine dell’istruttoria effettuata dagli uffici, verrà comunicato al
richiedente l’ammontare del corrispettivo di affrancazione da corrispondere a
Roma Capitale, prima della stipula della convenzione, al fine di liberare
l’immobile dal vincolo del prezzo massimo di cessione e immetterlo, quindi, sul
libero mercato.
L’utente dovrà quindi trasmettere alla U.O. Edilizia Sociale del Dipartimento
Programmazione ed Attuazione Urbanistica sia la documentazione attestante il
pagamento effettuato, sia il nominativo del notaio di fiducia per la stipula dell’atto
pubblico.
5. Che cosa deve fare chi ha già presentato l’istanza?
Chi ha già presentato l’istanza deve controllare di aver consegnato tutta la
documentazione richiesta (vedi faq precedente) ed eventualmente integrarla
utilizzando il nuovo modulo di istanza segnalando nel riquadro in alto a destra
la data di presentazione della stessa e il numero di protocollo.
6. Il pagamento del corrispettivo di affrancazione può essere rateizzato?
No, il corrispettivo deve essere versato in un’unica soluzione prima della
stipula della convenzione.
7. Si affrancano anche gli immobili realizzati senza convenzione ex art.35
L.865/71?
Gli immobili realizzati senza convenzione non sono sottoposti alla procedura di
affrancazione. Ciò è desumibile dalla lettura delle linee guida approvate con
deliberazione G.C. n. 13 del 5 agosto 2016, Allegato “A”, laddove al
punto b), concernente l’Ambito di applicazione dell’istituto
dell’affrancazione, espressamente si dispone che: ”sono soggette alla
procedura di affrancazione ex art.35 L.865/71 le singole unità abitative e loro
pertinenze ( art.31, comma 49bis, L.n.448/1989) individuate dalle convenzioni
sottoscritte tra Roma capitale ed il concessionario/cessionario del diritto di
superficie/proprietà.”
8. Si affrancano anche gli immobili convenzionati ex art. 35 L. 865/71 ma
inerenti ad assegnazioni effettuate ai sensi dell’art.11 della L. 167/62 (ad
esempio come il P.d.Z. “Tiburtino Sud”)?
L’affrancazione opera anche laddove vi siano convenzioni (ad esempio come il
P.d.Z. “Tiburtino Sud”) inerenti assegnazioni effettuate ai sensi
dell’art.11 della L. 167/62, anche di natura permutativa che, benché
stipulate in vigenza della L. 865/71, non contengono l’articolo relativo ai
criteri per la determinazione del prezzo massimo di cessione.
In tal caso, in assenza di previsione convenzionale, si rinvia alla fonte
normativa che regolamenta la materia (art. 35 L.865/71) che espressamente
prevede la determinazione del prezzo massimo di cessione per immobili ricadenti
in aree P.E.E.P.
Solo nel caso in cui vi siano immobili realizzati a seguito di assegnazioni
effettuate sulla base di verbali della Commissione ex art.11 della L.167/62 cui
non è seguita alcuna convenzione, gli stessi non soggiacciono alla disciplina
di cui all’ art.5, comma 3bis della L. 106/11 e l’istituto dell’affrancazione
non può ritenersi applicabile.
9. Si affrancano anche gli immobili che ricadono su aree convenzionate
ai sensi dell’ art. 16 della L. 167/62, sebbene stipulate in data
successiva alla L. 865/71?
Agli immobili che ricadono in aree convenzionate ai sensi dell’ art.
16 della L. 167/62, sebbene stipulate in data successiva alla L. 865/71,
non si applica l’istituto dell’affrancazione in quanto sottoposte al
regime transitorio di cui all’art. 36 della L. 865/71, ove si prevede che: “ Le
disposizioni contenute nell’articolo precedente non si applicano alle
aree che alla data di entrata in vigore della presente legge siano state
acquisite, previa assegnazione, da enti pubblici o da cooperative o siano state
cedute, anche in superficie, dal comune a privati o per le quali, alla medesima
data, sia pervenuta, l’assegnazione e sia in corso il procedimento di
espropriazione da parte di detti enti o cooperative”.
10. Si affrancano gli immobili aventi natura non residenziale?
Gli immobili non residenziali non soggiacciono alla disciplina
dell’affrancazione, poiché le disposizioni di cui all’art.35 della L. 865/71
prevedono, al comma 8, lettera e), l’inserimento, in ambito
convenzionale, di criteri per la “determinazione e la revisione
periodica dei canoni di locazione nonché per la determinazione del prezzo di
cessione” solo relativamente ad “ alloggi”.
11. Qualora, ai fini del riconoscimento della trattazione d’urgenza,
in base alla casistica di cui alla deliberazione G.C. n. 108 del 12 dicembre
2016, il cittadino trasmetta all’ufficio un’integrazione alla
documentazione già presentata, viene fatta salva la posizione in graduatoria
già acquisita all’atto dell’istanza originaria?
Sì, ai fini della lavorazione della pratica, se integrata con
documentazione idonea a qualificare la stessa come “urgente”, secondo la
casistica disposta con deliberazione G.C. n. 108/2016 ( ad esempio producendo
un preliminare di vendita registrato e trascritto, anche in data successiva
alla deliberazione C.S. n. 33/15), i 180 giorni entro cui deve
concludersi il procedimento decorrono sempre dalla data di presentazione
dell’istanza originaria.
12. Sono sottoposti alla procedura di affrancazione anche gli immobili
appartenenti al patrimonio immobiliare di Enti Pubblici o Privati (
ATER, Ferrovie dello Stato S.p.a., Poste Italiane S.p.a. ed Enti Assicurativi)
o loro aventi causa, se ricadenti in Piani di Zona?
Gli interventi inerenti programmi di edilizia sovvenzionata, realizzati da
A.T.E.R., o comunque realizzati da Enti Pubblici o Privati (Ferrovie dello
Stato S.p.a., Poste Italiane S.p.a. ed Enti Assicurativi), sono regolamentati
dalla L.560/93, recante "norme in materia di alienazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica".
Pertanto, in ordine al regime da valere per il trasferimento degli stessi,
stante il carattere di specialità della norma in questione, competente ad
esprimersi in merito sarà l'Ente di riferimento.
Data ultimo aggiornamento: 11 agosto 2017 (Fonte Comune di Roma)