L'Autore
Monica Payne
Avvocato
Avvocato
Nell’ipotesi in cui un vano accessorio, nel caso di
specie soffitta-lavaoio-stenditorio, sia interessato da opere di
ristrutturazione tali da comportare il mutamento di destinazione d’uso
trasformandolo in locale abitabile è necessario il previo rilascio del permesso
di costruire non essendo sifficiente la sola SCIA con la conseguenza che in
difetto del titolo edilizio verrà ingiunto al proprietario la sanzione della
demolizione.
E’ quanto stabilito dal Tar Lazio con la
recente sentenza n. 9074 del 30.08.2018 che ha evidenziato, al
riguardo, come anche la semplice realizzazione di impianti tecnologici e
sanitari (nel caso in esame mediante opere edilizie di installazione di
impianti di riscaldamento, a gas , elettrico e di presa Tv /telefono nonchè di
montaggio di una doccia e wc nell’ex locale stenditoio) è sufficiente per
determinare un mutamento di destinazione di uso.
Con il medesimo provvedimento. il Tar Lazio ha altresì
precisato che quando il mutamento di destinazione d’uso di un immobile venga
realizzato dopo l’ultimazione del fabbricato e durante la sua esistenza, si
configura in ogni caso un’ipotesi di ristrutturazione edilizia secondo la
definizione fornita dal D.P.R. n. 380 del 2001 art. 3,comma 1, lett. d), in
quanto l’esecuzione dei lavori, anche se di modesta entità, porta pur sempre
alla creazione “ di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente”.
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