mercoledì 17 ottobre 2018

COME ABITARE UNA SOFFITTA LEGITTIMAMENTE








L'Autore
Monica Payne
Avvocato




Nell’ipotesi in cui un vano accessorio, nel caso di specie soffitta-lavaoio-stenditorio, sia interessato da opere di ristrutturazione tali da comportare il mutamento di destinazione d’uso trasformandolo in locale abitabile è necessario il previo rilascio del permesso di costruire non essendo sifficiente la sola SCIA con la conseguenza che in difetto del titolo edilizio verrà ingiunto al proprietario la sanzione della demolizione.
E’ quanto stabilito dal Tar Lazio con la recente sentenza n. 9074 del 30.08.2018 che ha evidenziato, al riguardo, come anche la semplice realizzazione di impianti tecnologici e sanitari (nel caso in esame mediante opere edilizie di installazione di impianti di riscaldamento, a gas , elettrico e di presa Tv /telefono nonchè di montaggio di una doccia e wc nell’ex locale stenditoio) è sufficiente per determinare un mutamento di destinazione di uso.
Con il medesimo provvedimento. il Tar Lazio ha altresì precisato che quando il mutamento di destinazione d’uso di un immobile venga realizzato dopo l’ultimazione del fabbricato e durante la sua esistenza, si configura in ogni caso un’ipotesi di ristrutturazione edilizia secondo la definizione fornita dal D.P.R. n. 380 del 2001 art. 3,comma 1, lett. d), in quanto l’esecuzione dei lavori, anche se di modesta entità, porta pur sempre alla creazione “ di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”.

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