sabato 20 ottobre 2018

I CONTRATTI RENT TO BUY - AFFITTO CON RISCATTO










L'Autore
Ignazio Bombaci 
CEO Meii Servizi Immobiliari 
Real Estate Manager



Grazie alle ultime disposizioni di legge negli ultimi anni si sono sempre più diffusi i contratti Rent To Buy (affitto con riscatto) al fine di consentire, ad una clientela più estesa, l’acquisto di un immobile anche in una situazione in cui per l’acquirente non è possibile ricorrere ad un finanziamento. 
Il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili. 
Si tratta pertanto di un contratto di concessione di godimento simile al contratto di locazione che prevede il diritto del conduttore di acquistare l’immobile a una determinata scadenza. 
Oggi si hanno tre diversi tipi di strumenti per gestire un rapporto di compravendita caratterizzato da un pagamento dilazionato.

Rent To Buy
Help To Buy
Buy To Rent

Nei contratti di Rent To Buy è previsto il pagamento di un canone periodico, di cui una parte è il corrispettivo del godimento dell’immobile e una parte rappresenta un acconto sul prezzo della futura compravendita.
La legge non prevede particolari requisiti per le parti contraenti che possono essere privati, imprese, professionisti, non sono previsti limitazioni per quanto riguarda la natura dell’immobile, che può essere un abitazione, un terreno, un fabbricato non abitativo.

Nei contratti di Help To Buy si intende un contratto preliminare di compravendita che prevede la consegna anticipata dell’immobile e il pagamento rateale dell’acconto o della caparra.
In questo contratto i pagamenti periodici sono interamente imputati ad acconto prezzo. Anche in questo caso il trasferimento della proprietà dell’immobile avviene soltanto alla scadenza dell’immobile.
Rispetto all' Rent To Buy l’Help To Buy è penalizzato dalla durata che arriva fino a tre anni contro i dieci anni previsti dalla nuova normativa.

Nei contratti Buy To Rent sono rappresentati da una compravendita con pagamento rateale del prezzo, garantita da una formula della riserva di proprietà, oppure, con l’opposizione della condizione risolutiva del mancato pagamento del prezzo. 
Con la clausola risolutiva il venditore mantiene la proprietà fino al pagamento dell’ultima rata del prezzo. Con l’opposizione di una condizione risolutiva di inadempimento la proprietà viene trasferita immediatamente all’acquirente, ma in caso di mancato pagamento la proprietà ritorna al venditore. I pagamenti periodici sono imputabili per intero al prezzo

Nessun commento:

Posta un commento