L'Autore
Monica Payne
Avvocato
Avvocato
E’
da considerarsi abusiva e quindi sanzionata con la demolizione la veranda
costruita da un condomino sul terrazzo di copertura dell’unità immobiliare di
sua proprietà, in quanto ritenuta lesiva dell’aspetto architettonico
dell’edificio condominiale.
E’
noto infatti che il diritto di sopraelevazione del proprietario dell’ultimo
piano dell’edificio è limitato dalle condizioni statiche dell’edificio,
dall’aspetto architettonico dell’edificio stesso e dalla possibile notevole
diminuzione di aria e di luce dei piani sottostanti.
Con
riferimento alla tutela dell’aspetto architettonico di un fabbricato, la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 22156 del 12.09.2018 ha
precisato che affinchè rilevi il pregiudizio non occorre che l’edificio abbia
un particolare pregio artistico, ma soltanto che questo sia dotato di una
propria fisionomia, sicchè la sopraelevazione realizzata (nel caso di specie una veranda con superfici interamente vetrate
e profili in alluminio anotizzato bianco) induca in chi guardi una chiara
sensazione di disarmonia anche se la fisionomia dello stabile risulti già in
parte lesa da altre preesistenti modifiche.
Nessun commento:
Posta un commento